INGEGNERIA E CONSULENZA ENERGETICA
Ingegneria
Lo Studio Cornaglia offre servizi di Ingegneria a 360° legati al mondo dell’edilizia e delle costruzioni. I servizi variano a seconda delle tematiche:
Ingegneria strutturale
- Progettazione Strutturale opere in Cemento Armato, a Struttura metallica ed in Legno;
- Progetto dei Ponteggi;
- Direzione dei Lavori.
Progettazione Impianti termici e Consulenza Energetica
- Progettazione impianti termici ed impianti gas;
- Direzioni dei Lavori;
- Pratiche INAIL, ISPESL;
- Adempimenti redazione LEGGE 10 e Verifica Requisiti minimi.
Progettazione e Consulenza Energetica
- Progettazione Isolamento termico;
- Direzioni dei Lavori;
- Adempimenti redazione LEGGE 10 e Verifica Requisiti minimi;
- Attestato di Prestazione Energetica APE (Regione Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia);
- Attestato di Qualificazione Energetica (AQE);
- Diagnosi Energetiche;
- Tabelle riparto spese condominiale UNI 10200;
- Termografia.
Pratiche Detrazioni Fiscali
- Pratiche ENEA Recupero Patrimonio Edilizio;
- Pratica ENEA Riqualificazione Energetica;
- Bonus Facciate 2020;
- Bonus Mobili ed Elettrodomestici;
- Conto termico 2.0.
Acustica
- Progettazione acustica;
- Valutazione previsionale impatto acustico;
- Direzione dei Lavori.
Illuminazione
- Progetto illuminotecnico;
- Direzione dei Lavori.
L'attestato di prestazione energetica (APE)
Lo Studio Cornaglia redige Attestati di Prestazione Energetica, ovvero il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in un'apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un professionista abilitato.
La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:
1.per il rogito: l'Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita;
2.per i contratti d'affitto;
3.per l'accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali;
4.per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
L'attestato di prestazione energetica non è obbligatorio nei seguenti casi:
1.immobili destinati a luoghi di culto;
2.edifici "secondari" come legnaie, portici, piscine, gazebo, ecc. e quelli rustici, ovvero senza infissi, rifiniture e impiantistica;
3.fabbricati non abitativi (garage, cantine, depositi, ecc.);
4.fabbricati agricoli non residenziali e privi di riscaldamento;
5.fabbricati isolati con una superficie utile minore di 50 m²;
6.fabbricati industriali e artigianali particolari riscaldati per esigenze particolari – come le serre - oppure climatizzati tramite la combustione di residui del processo produttivo non utilizzabili in altro modo.
Diagnosi Energetica
Un audit energetico, o diagnosi energetica, va considerato come il primo step di qualunque iniziativa di efficientamento. Una diagnosi è, in sintesi, una procedura sistematica mirata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati. Nel dettaglio, efficientare vuol dire ridurre i consumi energetici ed aumentare la qualità del confort di chi vi accede.
La prima diagnosi energetica (o anche una procedura di analisi “leggera” per interventi circoscritti) è un investimento oculato e lungimirante per avere un quadro dell’andamento dei consumi e iniziare a costruire le basi (procedurali, informatiche, tecniche) per un corretto approccio alle diagnosi successive.
In Italia esiste l’obbligo di condurre, con cadenza quadriennale e da parte di soggetti qualificati, una diagnosi energetica per le imprese di grandi dimensioni (criterio basato sul numero di dipendenti e fatturato e/o bilancio) e per imprese con consumi rilevanti di energia che accedono alla c.d. agevolazione per utenti energivori. Tale obbligo ha portato a notevoli risultati, con l’esecuzione di oltre 16.000 diagnosi di siti produttivi, relative a 8.870 imprese (dati al 31/12/18). Oltre il 45% delle diagnosi è stata effettuata in siti afferenti al comparto manifatturiero e oltre il 15% nel commercio, dove pesano i consumi della Grande Distribuzione Organizzata.
Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e Superbonus 110%
Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n.160) e il Decreto Rilancio n. 34/2020 che prorogano al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus e Superbonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Lo Studio Cornaglia rimanda alla tabella di ENEA, che si riferisce alle condizioni d'accesso previste per il 2020, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.
Si raccomanda di contattare lo Studio Cornaglia allo 011.534387 per tutte le delucidazioni sull’argomento SUPERBONUS 110%.
Bonus Casa
Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n.160) che proroga al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Lo Studio Cornaglia rimanda alla tabella di ENEA che sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA.
Valutazione Previsionale dell'Impatto Acustico
Lo Studio Cornaglia effettua la valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 e dell’art. 8 della Legge Quadro 447/95.
Secondo l'art. 8 - comma 3 - della legge 447/1995, la valutazione di clima acustico è obbligatoria nelle aree in cui dovranno essere realizzate:
1.scuole e asili nido;
2.ospedali;
3.case di cura e di riposo;
4.parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5.aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
6.strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali);
7.discoteche;
8.circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
9.impianti sportivi e ricreativi;
10.ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
L’intervento tecnico prevede il sopralluogo sul posto per osservazione e rilevazione fotografica e la misurazione strumentale del livello di clima acustico come previsto dall’allegato B del D.M. 16 marzo 1998 (effettuato a campione e non sulle 24 ore);
Sarà corredato da una relazione riguardante:
1.dati società;
2.riferimenti normativi;
3.dati tecnico competente;
4.descrizione attività;
5.descrizione dell’ubicazione;
6.descrizione delle sorgenti di rumore;
7.interventi attuati per la riduzione dell’emissione acustica;
8.indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento;
9.valutazione del traffico indotto presumibile;
10.indicazione degli ambienti abitativi ricettori;
11.indicazioni dei livelli di rumore esistenti (clima acustico);
12.indicazioni dei livelli di rumore presunti;
13.possibili azioni correttive a posteriori;
14.analisi comparativa;
15.planimetrie;
16.documentazione fotografica dell’insediamento produttivo.
Il DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” è il decreto che definisce i limiti da rispettare per l’isolamento ai rumori negli immobili. In particolare individua le prescrizioni per:
1.Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari (TV, radio, voci, ecc.);
2.Isolamento dai rumori provenienti dall’esterno (isolamento di facciata);
3.Isolamento dai rumori da impatto (calpestio, ecc.);
4.Isolamento dai rumori degli impianti a funzionamento discontinuo e continuo;
5.Tempo di riverbero di aule e palestre scolastiche.
Rientrano nell’applicazione del Decreto tutti gli edifici per i quali sia stata rilasciata Concessione Edilizia (o altra autorizzazione prevista) dopo il 20 febbraio 1998 (Circ. Min. Ambiente 9-03-1999) Per gli edifici realizzati prima di tale data andavano applicate eventuali prescrizioni riportate in norme locali (Regolamenti edilizi, ecc.).
Per quanto riguarda gli interventi su edifici esistenti il tema è complesso varie Leggi regionali, Regolamenti edilizi comunali e circolari ministeriali di chiarimento indicano che i requisiti acustici passivi devono essere presi in considerazione anche per interventi su edifici esistenti.
Lo Studio Cornaglia ci tiene ad evidenziare che:
1.Gli interventi di ristrutturazione sono occasioni da non perdere per adeguare le prestazioni acustiche di un immobile.
2.Chi segue l’intervento deve prestare attenzione a non peggiorare i requisiti acustici preesistenti.
Pertanto gli obiettivi della nostra Progettazione Acustica sono quelli di:
1.Garantire un adeguato comfort acustico a coloro che abiteranno l’edificio riqualificato
2.Migliorare i requisiti acustici passivi, in particolare se già non soddisfano il DPCM 5-12-1997
3.Limitare il disturbo che gli abitanti dall’unità riqualificata potranno arrecare verso le unità vicine.